Servizi di portierato
L’attività di Portierato non più soggetta, ai sensi della Legge n°340/2000, a regime dell’autorizzazione di polizia di cui all’art.62 del T.U.L.P.S., si differenzia da quella di vigilanza privata sostanzialmente in al tipo di servizio richiesto al “portiere”, che non attiene esclusivamente alla generica sorveglianza dell’immobile cui lo stesso è adibito ma è anche collegato allo svolgimento delle attività che nello stabile si compiono.
Giova infatti sottolineare che, in base al contratto di volta in volta considerato, possono essere incluse tra le prestazioni richieste al portiere anche mansioni diverse dalla semplice vigilanza quali, ad esempio, servizi di reception, assistenza clienti, consegna della corrispondenza, custodia intesa come manutenzione dell’integrità dell’edificio, pulizia dello stabile.
Diversamente il servizio delle guardie particolari giurate (G.P.G.) attiene esclusivamente alla prevenzione e repressione delle attività predatorie e, quindi, di difesa del diritto di proprietà, tanto che alle medesime è fatto esplicito divieto di attendere ad altre mansioni lavorative che possano distrarre dal servizio di vigilanza cui sono destinate (art.3 del R.D.L. n°144/1936).
Da quanto sopra esposto il Ministero dell’Interno ha chiarito che, al fine di poter definire un determinato tipo di prestazione quale attività di vigilanza sottoposto alla disciplina prevista dal T.U.L.P.S. ovvero quale servizio di portierato, ormai non più rilevante ai fini di pubblica sicurezza, occorre esaminare caso per caso il tipo di servizio per il quale si sono accordate le parti.
La più recente giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la Legge n°340/2000, che ha soppresso l’autorizzazione di polizia di cui all’art.62 del T.U.L.P.S., ha dato spazio a società di servizi di portierato, società che, venendo peraltro a legarsi, sia pure in un rapporto temporaneo, con gli stabili da custodire, sono ammissibili nel vigente ordinamento nazionale e comunitario, così come peraltro previsto anche nell’ambito dei servizi di gestione delle proprietà immobiliari, di cui alla normativa comunitaria e nazionale attuata con D.Lgs. n°157/1995.
Al riguardo, è stato sottolineato che, in presenza dell’avvenuta liberalizzazione dell’attività di portierato, ben possono operare organizzazioni imprenditoriali che, senza realizzare intermediazioni di manodopera vietate dall’art.1 della Legge n°1369/1960, in grado di offrire servizi di custodia finalizzati alla tutela della proprietà, ma connaturati da prestazioni non implicanti un obbligo di difesa attiva della proprietà.
La predetta giurisprudenza ha affermato che l’attività di portierato, di custodia, quale che ne sia la forma di espletamento, ha tra le sue finalità lecite e possibili anche quella di tutela della proprietà, essendo peraltro sufficiente la presenza di un portiere, o dei dipendenti delle società di servizi, a scoraggiare eventuali intrusioni.